Direttiva Attrezzature a Pressione – PED – 2014/68/UE

In generale, affinché un prodotto possa essere immesso liberamente sul mercato, è necessario che questo rispetti i requisiti di sicurezza fissati dalle direttive comunitarie e richiesti da specifiche normative. Le direttive comunitarie stabiliscono che, per determinate tipologie di prodotto, il costruttore necessiti di una certificazione specifica del prodotto stesso prima di poter procedere con la vendita e l’immissione sul mercato.
Per ottenere tale certificazione è possibile rivolgersi ad un Organismo Notificato, intraprendendo così la strada della CERTIFICAZIONE COGENTE.
Altre tipologie di prodotto, invece, non necessitano di certificazione cogente. In questo caso il fabbricante immette in commercio il prodotto sotto la propria responsabilità garantendo il rispetto di tutti i requisiti legislativi stabili.

La Direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, è entrata ufficialmente in vigore il 19 Luglio 2016 sostituendo in via definitiva la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Maggio1997.
La presente direttiva si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. Le attrezzature a pressione sottoposte a una pressione inferiore o pari a 0,5 bar non presentano rischi significativi connessi alla pressione e la loro libera circolazione nell’Unione non dovrebbe quindi essere ostacolata.
All’atto dell’immissione sul mercato, i costruttori garantiscono che si siano adottate tutte le disposizioni appropriate per assicurare che le attrezzature a pressione e gli insiemi soddisfano i requisiti della presente direttiva in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione.
In quest’ottica, Vericert, in quanto organismo di certificazione di terza parte, si occupa di certificazioni CE di attrezzature a pressione di cui all’Art.1, mediante le seguenti procedure di valutazione di Conformità di cui all’Allegato III:

  • Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali MODULO A2
  • Esame UE del tipo – Tipo di produzione – MODULO B
  • Esame UE del tipo – Tipo di progetto – MODULO B
  • Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali – MODULO C2
  • Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione – MODULO D
  • Garanzia qualità del processo di produzione – MODULO D1
  • Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione – MODULO E
  • Garanzia della qualità dell’ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite – MODULO E1
  • Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione – MODULO F
  • Conformità basata sulla verifica dell’unità – MODULO G
  • Conformità basata sulla garanzia totale di qualità – MODULO H
  • Conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione – MODULO H1

Articolo 1 – Ambito di applicazione

  1. La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
  2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:
    1. le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza verso un impianto o a partire da esso (in mare aperto o sulla terraferma), a partire da, ed ivi compreso, l’ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell’impianto, ivi comprese tutte le attrezzature collegate specificamente concepite per la condotta. Non sono invece escluse le attrezzature a pressione standard, come quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;
    2. le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché le canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici;
    3. i recipienti semplici a pressione di cui alla direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
    4. gli aerosol di cui alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio (2);
    5. le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici:
      • direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
      • regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
      • regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
    6. le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell’articolo 13 della presente direttiva e contemplate da una delle seguenti direttive:
      • direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
      • direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
      • direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
      • direttiva 93/42/CEE del Consiglio (6);
      • direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
      • direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
    7. le attrezzature di cui all’articolo 346, paragrafo 1, lettera b) TFUE;
    8. le attrezzature progettate specificamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività;
    9. le attrezzature per il controllo dei pozzi nell’industria dell’esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere e/o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo (albero di Natale), gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte;
    10. le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o per altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:
      • i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;
      • le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori;
    11. gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell’aria calda, di estrazione delle polveri e i dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e i cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio, ferro e di metalli non ferrosi;
    12. gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti;
    13. gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici;
    14. navi, razzi, aeromobili o unità mobili off-shore, nonché le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione;
    15. le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d’aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe;
    16. i silenziatori di scarico e di immissione;
    17. le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale;
    18. i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS·V non superiore a 500 bar·L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar;
    19. le attrezzature contemplate dalle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE e le attrezzature contemplate dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose e dalla Convenzione internazionale per l’aviazione civile;
    20. i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
    21. i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.

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