Direttiva Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori 2014/33/UE

In generale, affinché un prodotto possa essere immesso liberamente sul mercato, è necessario che questo rispetti i requisiti di sicurezza fissati dalle direttive comunitarie e richiesti da specifiche normative. Le direttive comunitarie stabiliscono che, per determinate tipologie di prodotto, il costruttore necessiti di una certificazione specifica del prodotto stesso prima di poter procedere con la vendita e l’immissione sul mercato.
Per ottenere tale certificazione è possibile rivolgersi ad un Organismo Notificato, intraprendendo così la strada della CERTIFICAZIONE COGENTE.
Altre tipologie di prodotto, invece, non necessitano di certificazione cogente. In questo caso il fabbricante immette in commercio il prodotto sotto la propria responsabilità garantendo il rispetto di tutti i requisiti legislativi stabili.

La Direttiva 2014/33/UE del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, è entrata ufficialmente in vigore il 20 Aprile 2016 sostituendo in via definitiva la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Giugno 1995.
La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto di:

  1. persone;
  2. persone e cose;
  3. soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.

Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’ allegato III utilizzati negli ascensori di cui al primo comma.
In generale:

  • un ascensore può essere immesso sul mercato e messo in servizio soltanto se correttamente installati, sottoposto a manutenzione adeguata ed utilizzato secondo la loro destinazione, soddisfando i requisiti della presente direttiva;
  • i componenti di sicurezza per ascensori possano essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se correttamente montati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfando i requisiti della presente direttiva.

All’atto dell’immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
All’atto dell’immissione dei loro componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente all’articolo 5, paragrafo 2.
In questo ambito, è possibile rivolgersi a Vericert per le seguenti tipologie di Certificazione CE di ascensori secondo il DPR 162/99 e il DPR 214/2010:

  • Certificazione CE secondo l’Allegato V
    Esame finale degli ascensori
  • Certificazione CE secondo l’Allegato VIII
    Modulo G – Conformità basata sulla verifica dell’unità sugli ascensori
  • Certificazione rilasciata ai sensi del comma 1, lettera a), del DPR 8/2015
    Impianti in deroga

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